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TARSU: quali sono le regole per box, garage e cantine?

lentepubblica.it • 18 Novembre 2016

Gardening Storage Solution, 1/27/07, 4:46 PM,  8C, 6705x10000 (0+0), 125%, bent 6 stops,   1/8 s, R73.4, G59.5, B89.7

Il Tar Catania, con sentenza 2626 del 24 ottobre 2016 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento dell’atto di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel dettaglio, il Consiglio Comunale, approvava tale modifica del regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.S.U., introducendo: “box, garage, cantine e ripostigli: riduzione del 90%”

 

Emerge che il tributo è dovuto quando il soggetto passivo occupa o detiene locali ed aree scoperte, poste nel territorio comunale e fra queste vi rientrano, senza la necessità di configurare una categoria ad hoc, anche box, cantine e garage. Nei casi in cui il locale (e dunque anche le suddette pertinenze) o l’area scoperta non possono produrre rifiuti, il tributo non è invece dovuto, a condizione che il contribuente ne dia notizia in sede di dichiarazione e tale circostanza sia obiettivamente riscontrabile da parte dell’Ente impositore: vi è, in altre parole, una presunzione legale relativa di produttività dei rifiuti che il contribuente può vincere facendosi carico del relativo onere probatorio.

 

Né a conclusioni diverse può giungersi, sulla scorta di quella giurisprudenza tributaria, riciamata dalla difesa di parte ricorrente, secondo cui i locali accessori alle abitazioni (come i garage, le cantine e i solai) utilizzati solo saltuariamente, non sarebbero ricompresi tra le superfici assoggettate alla tassa sui rifiuti solidi urbani.

 

Il tributo è escluso, tuttavia, per alcune fattispecie individuate in dettaglio dal Legislatore, che altrimenti sarebbero state soggette ad ordinaria imposizione: l’art. 62, c. 2, cit., stabilisce in questo senso che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

Fonte: TAR Catania
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